è stata emessa dall’Autorità dell’energia, delle reti e dell’ambiente (Arera) in seguito a sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che hanno dato ragione ai ricorsi presentati dalle società di vendita. Queste ultime si sono trovate a saldare ai Distributori Locali alcune voci parafiscali della bolletta (oneri generali di sistema),
che erano state fatturate ai consumatori ma non erano state incassate.
L’Autorità quindi, per consentire ai soggetti che si occupano del trasporto fisico dell’energia di recuperare i crediti ha formalizzato la norma che prevede la spalmatura fra tutti i consumatori di energia elettrica di una fetta di questi “oneri” in proporzione ai consumi individuali.
Gli oneri generali di sistema comprendono, tra gli altri, gli incentivi alle fonti rinnovabili e alle aziende energivore e sono pagati da tutti i consumatori ai venditori di energia,
i quali poi devono rigirarli alle società di distribuzione elettrica che consegnano i chilowattora agli utenti tramite la rete elettrica.
Il canone dei consumatori morosi non poteva essere pagato dalle società di vendita che fatturavano le bollette non incassate e in questo caso il legislatore è intervenuto con un atto normativo che però lascia l’inadempienza al consumatore finale insolvente sgravando dal versamento dell’importo la società di vendita.
Lo stesso si è ripetuto con gli oneri.
I fornitori di energia si accollavano gli oneri non riscossi dai clienti finali.
Dovevano cioè versarli ai distributori anche se non incassati.
Ci sono stati i citati ricorsi e sentenze finché il Consiglio di Stato ha deciso che l’obbligato al versamento degli oneri di sistema è il cliente finale.
Questo non significa però che sono tenuti al pagamento in modo solidare tutti gli utenti elettrici come ha invece deciso l’Autorità.
Il provvedimento citato (deliberazione 50/2018) riguarda solo una particolare casistica, limitata numericamente, e solo una parte degli oneri generali di sistema previsti per legge.
In particolare, il riconoscimento individuato dall’Autorità per i soli distributori è parziale e attiene ai soli oneri generali di sistema già da loro versati ma non incassati da quei venditori con cui, a fronte della inadempienza di questi ultimi,
i distributori hanno interrotto il relativo contratto di trasporto di energia, di fatto sospendendo così a tali soggetti la possibilità di operare nel mercato dell’energia.
La regolazione precedente imponeva ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici anche a copertura degli oneri generali di sistema.
Le pronunce della giustizia amministrativa sostengono che la legge pone in capo esclusivamente ai clienti finali, e non alle imprese di vendita, ne ai percettori degli incentivi, gli oneri generali di sistema, con la conseguenza che l’Autorità non avrebbe il potere di imporre il citato sistema di garanzie alle imprese di vendita negando che il rischio di mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali sia dei venditori.